Art. 4.
(Registro nazionale delle scuole di formazione degli operatori di discipline bionaturali).

      1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, il Registro nazionale delle scuole di formazione, pubbliche e private, degli operatori di discipline bionaturali, nel quale sono iscritte le scuole in possesso dei requisiti stabiliti, in conformità alle finalità della presente legge, dalle commissioni specifiche di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), e convalidate dal Comitato nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.

 

Pag. 5